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Riserva
Naturale del Sacro Monte di Orta
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| Istituita tramite Legge Regionale n°32 del 28 Aprile 1980, la Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta è stata successivamente normata tramite Legge Regionale n° 45 del 4 Novembre 1992, e successive integrazioni, che disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione, garantendo il rispetto della spiritualità e della religiosità del luogo. | ||
| Le principali prescrizioni per i visitatori contenute nelle suddette leggi sono: | ||
| 1 - L'accesso dei visitatori al Sacro Monte è consentito tutti i giorni senza limite di orario. | ||
| 2 - Sono vietati l'ingresso e la sosta dei mezzi all'interno dell'area devozionali. | ||
| 3 - E' vietato consumare i pasti al di fuori dalle aree appositamente attrezzate. | ||
| 4 - E' vietato abbandonare rifiuti. | ||
| 5 - E' vietato accendere fuochi. | ||
| 6 - E' vietata la raccolta dei fiori e il danneggiamento dei vegetali. | ||
| 7 - E' consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio, sulle strade e sui sentieri. | ||
| 8 - E' vietato lanciare monete o qualsiasi altro oggetto all'interno delle Cappelle. | ||
| 9 - E' vietato l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili. | ||
| 10 - E' vietata la caccia e la modifica delle condizioni di vita degli animali. | ||
| 11 - E' vietato scrivere sui muri e sulle piante | ||
| La Riserva del Sacro Monte d'Orta ha inoltre adottato il Piano Naturalistico che contiene direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate. | ||