Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta
Istituita tramite Legge Regionale n°32 del 28 Aprile 1980, la Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta è stata successivamente normata tramite Legge Regionale n° 45 del 4 Novembre 1992, e successive integrazioni, che disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione, garantendo il rispetto della spiritualità e della religiosità del luogo.
Le principali prescrizioni per i visitatori contenute nelle suddette leggi sono:
1 - L'accesso dei visitatori al Sacro Monte è consentito tutti i giorni senza limite di orario.
2 - Sono vietati l'ingresso e la sosta dei mezzi all'interno dell'area devozionali.
3 - E' vietato consumare i pasti al di fuori dalle aree appositamente attrezzate.
4 - E' vietato abbandonare rifiuti.
5 - E' vietato accendere fuochi.
6 - E' vietata la raccolta dei fiori e il danneggiamento dei vegetali.
7 - E' consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio, sulle strade e sui sentieri.
8 - E' vietato lanciare monete o qualsiasi altro oggetto all'interno delle Cappelle.
9 - E' vietato l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili.
10 - E' vietata la caccia e la modifica delle condizioni di vita degli animali.
11 - E' vietato scrivere sui muri e sulle piante
La Riserva del Sacro Monte d'Orta ha inoltre adottato il Piano Naturalistico che contiene direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.